Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 285/10 del 31-10-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro normativo per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all’energia (rifusione).

La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni, strettamente limitate all’estensione dell’ambito di applicazione di tale direttiva al fine di includere tutti i prodotti connessi all’energia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detta direttiva.

La disparità tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un’incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L’armonizzazione delle normative nazionali costituisce l’unico mezzo per evitare ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. L’estensione dell’ambito di applicazione di tutti i prodotti connessi all’energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all’energia.

Partendo dalle considerazioni di cui sopra è stata adottata la presente direttiva che è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente riducendo l’impatto ambientale potenziale dei prodotti connessi all’energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede un’attenta considerazione dell’impatto sanitario, sociale ed economico delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico e delle risorse dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell’approv vigionamento energetico e ridurre la domanda di risorse naturali, presupposti indispensabili per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

Inoltre, la presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l’integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall’ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.

I prodotti connessi all’energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva potranno essere muniti di marcatura CEE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L’attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti connessi all’energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.
L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2005/32/CE. L’obbligo di recepimento delle disposizioni immutate discende dalla direttiva 2005/32/CE.
La presente direttiva, inoltre, fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui all’allegato IX, parte B.

Infine, la presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci e le relative misure di esecuzione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorurati ad effetto serra.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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