Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011 è pubblicata la Legge 30 dicembre 2010, n. 238 in vigore il prossimo 28 gennaio che prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità di reddito, per favorire il rientro in Italia di cittadini UE che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione pòostg lauream allestero.
I benefici fiscali che spettano dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013 consistono in una riduzione della base imponibile IRPEF: in sostanza i redditi da lavoro dipendente, i redditi dimpresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche beneficiarie degli incentivi concorrono lla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20% per le lavoratrici
b) 30% per i lavoratori. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti su specifica richiesta di questi ultimi è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.
a) 20% per le lavoratrici
b) 30% per i lavoratori. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti su specifica richiesta di questi ultimi è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.
Restano esclusi dai benefici in parola i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono allestero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.
Decade, infine, dal diritto agli incentivi il beneficiario che trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dallItalia prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
(LG-FF)
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