A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:
a) la sostituzione e la riduzione delluso di animali nelle procedure e il perfezionamento dellallevamento, della cura e delluso degli animali nelle procedure;
b) lorigine, lallevamenti, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali;
c) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
d) la valutazione e lautorizzazione dei progetti che prevedono l uso degli animali nelle procedure.
La presente direttiva si applica quando gli animali sono utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010 intese d assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nellambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva.
Prima del 1° gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali.
(LG-FF)