Protezione dei lavoratori dalle vibrazioni

E’stato predisposto dal Governo uno schema di decreto legislativo (vedi Atto Senato della Repubblica n. 491) recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)

Riportiamo l’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare (Atto n. 491 –Senato della Repubblica) riguardante lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica il 24 maggio 2005.
Tale schema di decreto prevede, fra l’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da esposizione a vibrazioni, nell’ambito della valutazione di cui all’art. 4 del Decreto legislativo n. 626/94, nonché le modalità di tale valutazione con riferimento all’allegato I, prevedendo, in particolare, che i soggetti preposti alla valutazione e protezione, come disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 626/94, debbano essere adeguatamente qualificati. Inoltre, vengono:
-individuate le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio;
-stabilito il contenuto, nel caso specifico, della formazione e informazione dei lavoratori previste dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94;
-individua i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nonché gli obblighi del datore di lavoro nei casi in cui detta sorveglianza riveli anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni;
-prevede l’obbligo di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio e stabilisce le informazioni che in essa devono essere contenute;
-concede deroghe, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, come previsto dalla direttiva, nei settori della navigazione marittima ed aerea e nei casi in cui l’esposizione varia sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente superare i precedenti valori limite.
Gli adempimenti dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro erano già tenuti in base alla disciplina del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni, oltre che, in parte, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 24 e di cui alla voce 48 della Tabella di cui all’art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo