Estato predisposto dal Governo uno schema di decreto legislativo (vedi Atto Senato della Repubblica n. 491) recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)
Riportiamo lAtto del Governo sottoposto a parere parlamentare (Atto n. 491 Senato della Repubblica) riguardante lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica il 24 maggio 2005.
Tale schema di decreto prevede, fra laltro, lobbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da esposizione a vibrazioni, nellambito della valutazione di cui allart. 4 del Decreto legislativo n. 626/94, nonché le modalità di tale valutazione con riferimento allallegato I, prevedendo, in particolare, che i soggetti preposti alla valutazione e protezione, come disciplinato dallart. 8 del D.Lgs. 626/94, debbano essere adeguatamente qualificati. Inoltre, vengono:
-individuate le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio;
-stabilito il contenuto, nel caso specifico, della formazione e informazione dei lavoratori previste dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94;
-individua i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nonché gli obblighi del datore di lavoro nei casi in cui detta sorveglianza riveli anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni;
-prevede lobbligo di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio e stabilisce le informazioni che in essa devono essere contenute;
-concede deroghe, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, come previsto dalla direttiva, nei settori della navigazione marittima ed aerea e nei casi in cui lesposizione varia sensibilmente da un momento allaltro e può occasionalmente superare i precedenti valori limite.
Gli adempimenti dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro erano già tenuti in base alla disciplina del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni, oltre che, in parte, sulla base delle disposizioni di cui allart. 24 e di cui alla voce 48 della Tabella di cui allart. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.
Tale schema di decreto prevede, fra laltro, lobbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi derivanti da esposizione a vibrazioni, nellambito della valutazione di cui allart. 4 del Decreto legislativo n. 626/94, nonché le modalità di tale valutazione con riferimento allallegato I, prevedendo, in particolare, che i soggetti preposti alla valutazione e protezione, come disciplinato dallart. 8 del D.Lgs. 626/94, debbano essere adeguatamente qualificati. Inoltre, vengono:
-individuate le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio;
-stabilito il contenuto, nel caso specifico, della formazione e informazione dei lavoratori previste dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94;
-individua i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nonché gli obblighi del datore di lavoro nei casi in cui detta sorveglianza riveli anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni;
-prevede lobbligo di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio e stabilisce le informazioni che in essa devono essere contenute;
-concede deroghe, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, come previsto dalla direttiva, nei settori della navigazione marittima ed aerea e nei casi in cui lesposizione varia sensibilmente da un momento allaltro e può occasionalmente superare i precedenti valori limite.
Gli adempimenti dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro erano già tenuti in base alla disciplina del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni, oltre che, in parte, sulla base delle disposizioni di cui allart. 24 e di cui alla voce 48 della Tabella di cui allart. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.
Fonte: Senato della Repubblica
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