Nel S.O. n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 contenente il codice della proprietà industriale, a norma dellart. 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire liniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
Richiamandosi alla legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire liniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dallart. 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dallart. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare lart. 15 recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, nel Supplemento ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 contenente il Codice della proprietà industriale.
Ai fini del citato Codice, lespressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.In base allart. 2 del nuovo Codice, i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dallo stesso codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, mentre sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Lattività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel codice. Infine, il nuovo Codice prevede: – il razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale; – la semplificazione normativa ed il coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie; -lampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale; – la ridefinizione delle competenze dellUfficio italiano brevetti e marchi ed in particolare alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.
Ai fini del citato Codice, lespressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.In base allart. 2 del nuovo Codice, i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dallo stesso codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, mentre sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Lattività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel codice. Infine, il nuovo Codice prevede: – il razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale; – la semplificazione normativa ed il coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie; -lampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale; – la ridefinizione delle competenze dellUfficio italiano brevetti e marchi ed in particolare alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.
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