Le controversie relative al conferimento di incarichi (e alla loro revoca) da parte di Enti pubblici a professionisti esterni sono di competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo
La Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con sentenza del 3 gennaio 2007 n. 4, ha stabilito che le controversie relative al conferimento di incarichi (e alla loro revoca) da parte di Enti pubblici a professionisti esterni sono di competenza del giudice ordinario e non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il rapporto che si instaura tra l’Ente Pubblico ed i professionisti esterni a seguito del conferimento di incarichi, secondo la Suprema Corte, è riconducibile all’ambito della parasubordinazione anche nel caso in cui assuma una connotazione essenzialmente di tipo continuativo. Di conseguenza le controversie connesse a tali incarichi vanno ricondotte alla competenza del giudice ordinario, anche quando siano relative alla revoca dell’incarico stesso.
Il rapporto che si instaura tra l’Ente Pubblico ed i professionisti esterni a seguito del conferimento di incarichi, secondo la Suprema Corte, è riconducibile all’ambito della parasubordinazione anche nel caso in cui assuma una connotazione essenzialmente di tipo continuativo. Di conseguenza le controversie connesse a tali incarichi vanno ricondotte alla competenza del giudice ordinario, anche quando siano relative alla revoca dell’incarico stesso.
AG
Fonte: Corte di Cassazione