Tale Decisione che abroga lazione comune 96/443/GAI dato che, con lentrata in vigore del trattato di Amsterdam, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallorigine etnica, essa risulta superata stabilisce allarticolo 1 (Reati di stampo razzista e xenofobo) che:
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:
a) listigazione pubblica alla violenza o allodio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, allascendenza o allorigine nazionale o etnica;
b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
c) lapologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro lumanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, allascendenza o allorigine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o allodio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
d) lapologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti allarticolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato allaccordo di Londra dell8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, allascendenza o allorigine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o allodio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.
Ciascuno Stato membro dovrà adottare le misure necessarie affinché i comportamenti sopra indicati siano resi punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, che possano prevedere anche la reclusione per una durata massima compresa almeno da uno a tre anni.
Sono anche previste Sanzioni anche per coloro che sono considerate persone giuridiche, ovvero qualsiasi entità che abbia tale status in forza del diritto nazionale, applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nellesercizio dellautorità statale e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
(LG-FF)