Sulla base dellesperienza acquisita con lelaborazione degli orientamenti per la valutazione delle sostanze chimiche nellambito del citato regolamento(CE), sono stati individuati tre criteri diversi per lesonero dalla sperimentazione in base alle informazioni sullesposizione. Il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che lesposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche.
Il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata lapplicazione di condizioni rigorosamente controllate allintero ciclo di vita della sostanza.
Il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare lesposizione, non sia rilasciata nellarco dellintero ciclo di vita e sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi di fabbricazione e produzione.
E pertanto opportuno si legge nella quinta considerazione del nuovo regolamento(CE) modificativo che i suddetti criteri, definiti al fine di giustificare lomissione della sperimentazione, siano inseriti nel regolamento(CE) n. 1907/2006 come da allegato che sostituisce il punto 3 dellallegato XI.
(LG-FF)