Con ladozione del presente Regolamento(UE), la Commissione europea ha stabilito che sei sostanze di estrema criticità sono state spostate dallelenco di sostanze candidate allelenco di sostanze soggette alla procedura di autorizzazione, noto quale allegato XIV, di cui al regolamento REACH dellUE. Le sostanze che figurano nellallegato XIV non possono essere immesse sul mercato o usate a meno che non sia stata concessa unautorizzazione per un uso specifico.Gli operatori che intendessero vendere o usare tali sostanze dovranno dimostrare che sono state adottate le prescritte misure ci sicurezza per controllare adeguatamente i rischi oppure che i vantaggi per leconomi e la società sono maggiori dei rischi eventuali. Laddove vi siano sostanze o tecniche alternative fattibili dovrà essere inoltre presentato uno scadenziario per la sostituzione delle sostanze problematiche. Da sottolineare che la Commissione le sei sostanze di estrema criticità verranno proibite nellarco dei prossimi tre-cinque anni.
Le misure adottate rappresentano un primo passo verso lattuazione del requisito in materia di autorizzazione contenuto nel regolamento REACH. Ciò rientra in un processo continuativo nel corso del quale si aggiungeranno in futuro ulteriori sostanze allallegato XIV. Lobiettivo è di assicurare che i rischi derivanti da sostanze ad alta criticità siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente rimpiazzate da alternative accettabili sul pino economico e tecnico. A tal fine, in una nota della Commissione, diffusa in contemporanea con ladozione del presente regolamento, intende proporre linserimento delle sostanze candidate di un gran numero di sostanze che notoriamente suscitano grandi preoccupazioni. La Commissione e lAgenzia europea per le sostanze chimiche sono impegnate a raggiungere questo obiettivo con la partecipazione attiva degli Stati membri.
Le prime sostanze pericolose iscritte nellallegato XIV sono le seguenti 6 sostanze chimiche: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro m-xilene (musk xylene), 4,4-diamminodifenilmetano (MDA), esabromociclododecano (HBCDD), di(2-etilesil) ftalato (DEHP), ftalato benzilico butilico (BBP) e ftalato dibutilico (DBP).
Le sostanze chimiche elencate nellallegato XIV sono selezionate da una lista di sostanze candidate ad alta criticità sulla base delle raccomandazioni formulate dallAgenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Le sostanze ad alta criticità sono sostanze chimiche che rispondono a uno o più dei criteri di cui allart. 57 del regolamento REACH e che sono identificate quali sostanze di estrema criticità conformemente alla procedura di cui allarticolo 59 di detto regolamento. Attualmente sullelenco delle sostanze candidate vi sono 46 sostanze di estrema criticità.
Lallegato XIV del regolamento(CE) n. 1907/2006 (REACH) è modificato colme indicato nellallegato del presente regolamento.
(LG-FF)