Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004 è pubblicato il Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 riguardante il recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra.
Con il Decreto legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004 è stata recepita la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in materia di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, esafluoruro di zolfo), sulla base di prescrizioni contenute negli accordi di Kyoto.
Dunque, a partire dal 1°gennaio 2005 nessun impianto operante nel settore termoelettrico, raffinazione, vetro, cemento, acciaio, ceramiche, laterizi e carta può emettere gas ad effetto serra in assenza di apposite autorizzazioni, altrimenti le imprese italiane si troverebbero nella condizione di operare illegalmente. Pertanto, il decreto-legge detta regole per richiedere entro il 30 novembre 2004 la prevista autorizzazione ad emettere, per il periodo 2005-2007, tali gas per i gestori degli impianti che rientrano nelle categorie elencate nellallegato I della direttiva comunitaria. Lautorizzazione rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per lenergia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive. Tali autorizzazioni, oltre alle informazioni fornite dai gestori degli impianti da presentare al Ministero dellambiente, consentiranno di rielaborare il piano per lassegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra che lItalia potrà immettere nellatmosfera. Lassegnazione farà sorgere un mercato dei permessi di scambio europei, permettendo a ciascun gestore di emettere quantità maggiori di gas serra laddove un altro gestore si impegna ad emetterne meno.
Dunque, a partire dal 1°gennaio 2005 nessun impianto operante nel settore termoelettrico, raffinazione, vetro, cemento, acciaio, ceramiche, laterizi e carta può emettere gas ad effetto serra in assenza di apposite autorizzazioni, altrimenti le imprese italiane si troverebbero nella condizione di operare illegalmente. Pertanto, il decreto-legge detta regole per richiedere entro il 30 novembre 2004 la prevista autorizzazione ad emettere, per il periodo 2005-2007, tali gas per i gestori degli impianti che rientrano nelle categorie elencate nellallegato I della direttiva comunitaria. Lautorizzazione rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per lenergia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive. Tali autorizzazioni, oltre alle informazioni fornite dai gestori degli impianti da presentare al Ministero dellambiente, consentiranno di rielaborare il piano per lassegnazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra che lItalia potrà immettere nellatmosfera. Lassegnazione farà sorgere un mercato dei permessi di scambio europei, permettendo a ciascun gestore di emettere quantità maggiori di gas serra laddove un altro gestore si impegna ad emetterne meno.
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