Regolamento sull’applicazione dell’accisa agevolata per il “biodiesel”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11-10-2008 è pubblicato il Decreto 3 settembre 2008, n. 156 del Ministro dell’economia e delle finanze relativo al “Regolamento concernente le modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel”, ai sensi dell’articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con la pubblicazione del decreto 3 settembre 2008, n. 156 sono definite tutte le modalità e le condizioni per l’applicazione dell’accisa ridotta al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante, per un contingente annuo di 250 mila tonnellate per tutto il periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010, come modificato di commi 374 e seguenti della legge 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007).

Il decreto interministeriale del 3 settembre 2006, all’articolo 2, stabilisce la seguente procedura di partecipazione al programma:

1. Sono ammessi a partecipare all’assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell’Unione europea, he producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all’allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un’istanza all’Ufficio incaricato contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, l’ubicazione dell’impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;
b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d’ora in avanti indicata come “quota prioritaria”, che sarà ottenuta a seguito della stipula di contratti di fornitura nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), riferibili al soggetto e la quota parte, d’ora in avanti indicata come “quota generica”, che sarà prodotta impiegando materie prime ottenute nell’ambito dei predetti accordi;
c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell’esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell’esercizio;
d) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all’esercizio ovvero i impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacità produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell’esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;ù
e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;
f) la dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione al consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti;
h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello di ingresso.

Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana. Per l’anno 2008 l’istanza è presentata il 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 11, comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l’istanza è presentata entro il 30 gennaio di ciascun anno.

I soggetti ammessi al programma dovranno versare una cauzione pari al 5% dell’accisa sui quantitativi di biodiesel assegnati e per i soggetti esteri la cauzione è prestata dal titolare del cancello d’ingresso.

(LG-FF)

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