Il decreto interministeriale del 3 settembre 2006, allarticolo 2, stabilisce la seguente procedura di partecipazione al programma:
1. Sono ammessi a partecipare allassegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dellUnione europea, he producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui allallegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unistanza allUfficio incaricato contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione sociale, lubicazione dellimpianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;
b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, dora in avanti indicata come quota prioritaria, che sarà ottenuta a seguito della stipula di contratti di fornitura nellambito degli accordi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), riferibili al soggetto e la quota parte, dora in avanti indicata come quota generica, che sarà prodotta impiegando materie prime ottenute nellambito dei predetti accordi;
c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dellesercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dellesercizio;
d) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria allesercizio ovvero i impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacità produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dellesercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;ù
e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;
f) la dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dellEnte nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione al consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei due anni solari precedenti;
h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello di ingresso.
Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana. Per lanno 2008 listanza è presentata il 30° giorno successivo alla pubblicazione dellavviso di cui allarticolo 11, comma 3; per gli anni 2009 e 2010 listanza è presentata entro il 30 gennaio di ciascun anno.
I soggetti ammessi al programma dovranno versare una cauzione pari al 5% dellaccisa sui quantitativi di biodiesel assegnati e per i soggetti esteri la cauzione è prestata dal titolare del cancello dingresso.
(LG-FF)