Responsabilità per esercizio di attività pericolose e attività di polizia: sentenza Cassazione

La Cassazione Civile esclude la presunzione di colpa ex art. 2050 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione per attività, quali quelle di polizia, svolte per soddisfare imprescindibili esigenze della collettività

La Cassazione Civile ha escluso, con una sentenza rispetto alla quale non si rintracciano precedenti (sent. 30 novembre 2006 n. 25479), la presunzione di colpa ex art. 2050 codice civile in capo alla Pubblica Amministrazione per attività, quali quelle di polizia, svolte per soddisfare imprescindibili esigenze della collettività, nelle quali si identificano le sue stesse finalità istituzionali, stabilendo che il giudice non può sindacare l’idoneità e la sufficienza dei mezzi e delle misure poste in essere dall’amministrazione nell’organizzare i suoi servizi senza violare la sfera di discrezionalità che la legge alla medesima garantisce.
Si ricorda che l’art. 2050 del codice civile, intitolato alla “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”, prevede che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

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