Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2005 è pubblicata la Legge 1 marzo 2005, n. 32 relativa alla Delega al governo per il riassetto normativo del settore dellautotrasporto di persone e cose.
Il Presidente della Repubblica ha promulgato la Legge 1 marzo 2005,n. 10 che delega il governo ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi dellarticolo 2 dellesercizio dellattività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dellautotrasporto di merci.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dellart. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi dellarticolo 2 dellesercizio dellattività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dellautotrasporto di merci.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dellart. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
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