Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è pubblicato il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullattuazione dellart. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti allamianto.
Il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 prevede che per i lavoratori che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a 10 anni, in attività lavorative comportanti esposizione allamianto (coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; produzione di manufatti contenenti amianto; fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; coibentazione con amianto; deicoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; movimentazione, manipolazione, ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto), in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, lintero periodo di esposizione allamianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dellimporto della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
I lavoratori interessati devono presentare domanda di certificazione dellesposizione allamianto, predisposta secondo lo schema ministeriale, alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Lavvio del procedimento di accertamento dellINAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema allegato al decreto, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti ladibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività comportanti lesposizione allamianto. La certificazione della sussistenza e della durata dellesposizione allamianto deve essere rilasciata dallINAIL entro il 1° anno dalla conclusione dellaccertamento tecnico. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dallINAIL può presentare domanda di pensione allente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici previdenziali riconosciuti. Il Decreto stabilisce, infine, che ai lavoratori che sono stati esposti allamianto per periodi lavorativi soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dallINAIL, e che abbiano già maturato alla suddetta del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui allart. 13 della legge n. 257/1992, si applica la disciplina previdente, fermo restando qualora non abbiano già provveduto lobbligo di presentazione della domanda di certificazione entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
I lavoratori interessati devono presentare domanda di certificazione dellesposizione allamianto, predisposta secondo lo schema ministeriale, alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Lavvio del procedimento di accertamento dellINAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema allegato al decreto, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti ladibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività comportanti lesposizione allamianto. La certificazione della sussistenza e della durata dellesposizione allamianto deve essere rilasciata dallINAIL entro il 1° anno dalla conclusione dellaccertamento tecnico. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dallINAIL può presentare domanda di pensione allente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici previdenziali riconosciuti. Il Decreto stabilisce, infine, che ai lavoratori che sono stati esposti allamianto per periodi lavorativi soggetti allassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dallINAIL, e che abbiano già maturato alla suddetta del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui allart. 13 della legge n. 257/1992, si applica la disciplina previdente, fermo restando qualora non abbiano già provveduto lobbligo di presentazione della domanda di certificazione entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
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