Riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ UE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 58 E/1 dell’ 8 marzo 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 10/2005 definita dal Consiglio del 21 dicembre 2004 in vista dell’ adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Considerando che l’ art. 47, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede l’ approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli e tenendo conto, fra l’ altro, della Comunicazione della Commissione sui “ Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e suscettibili a tutti “, il Consiglio europeo di Stoccolma ( 23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione stessa di presentare proposte specifiche per un regime più uniforme , trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche. Per agevolare la libera prestazione dei servizi e per introdurre norme specifiche al fine di estendere la possibili8tà di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario, tenendo anche conto di taluni aspetti giuridici della società dell’ informazione, in particolare del commercio elettronico, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’ Unione europea, vista la proposta della Commissione e visto il Parere del Comitato economico e sociale europeo, ha adottato il Parere Comune (CE) n. 10/2005 definita dal Consiglio il 21 dicembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 58 E/! dell’ 8 marzo 2005 – in vista dell’ adozione, nel 2005, della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le disposizioni generali della direttiva – che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’ Unione europeo – nelle Disposizioni generali prevede che “ uno Stato membro che sul proprio territorio subordina l’ accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’ accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri ( ovvero Stati membri d’ origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.
Il dettagliato e “ corposo” provvedimento comunitario ( di ben 129 pagine) prevede che sia applicato a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Ogni Stato membro può quindi consentire , secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’ esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’ art. 3, paragrafo 1, lettera a). Ovvero, si deve intendere per “ professione regolamentata”, un’ attività, o un insieme di attività professionale l’ accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari e amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’ impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’ origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

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