Riduzione delle emissioni dei grandi impianti di combustione

La Raccomandazione della Commissione del 15 gennaio 2003

Sulla G.U.C.E. L 16/59 del 22 gennaio 2003, è stata pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 15 gennaio 2003 sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell’ elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni previsto dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell’ atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. A norma della direttiva citata, gli Stati membri sono tenuti a ridurre le emissioni dei grandi impianti di combustione esistenti entro e non oltre il 2008. La direttiva stessa prevede due alternative per realizzare l’ obiettivo di ridurre le emissioni degli impianti esistenti: mediante l’ applicazione di determinati valori limite di emissione o con l’ attuazione di un piano nazionale di riduzione delle missioni per tali impianti. Nel caso in cui uno Stato membro sceglie di adottare il piano nazionale di riduzioni per applicare le disposizioni della direttiva 2001/80/CE sugli impianti esistenti, la Commissione europea è tenuta a preparare una serie di orientamenti al fine di assistere gli stessi Stati membri nell’ elaborazione del piano. Come precisato nell’ Allegato alla Raccomandazione, nel definire il piano nazionale di riduzione delle emissioni, devono anche osservare gli obblighi stabiliti da altre normative comunitarie, e in particolare la direttiva IPPC 96/61/CEE del Consiglio. La direttiva 2001/80/CE prevede, infatti che ” il piano nazionale di riduzione delle emissioni in nessun caso può esonerare un impianto dal rispetto della pertinente normativa comunitaria, compresa la direttiva 96/61/CE” la quale prevede che a norma dell’ articolo 5, gli impianti esistenti dovranno risultare conformi agli obblighi stabiliti datale direttiva entro il 30 ottobre 2007. Tra gli obiettivi del piano nazionale di riduzione delle emissioni devono rientrare gli obiettivi di emissioni totale relativi a anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri. Le missioni dell’ insieme di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel piano devono essere inferiori agli obiettivi nell’ arco di tempo previsto. Gli obiettivi di emissione per uno Stato membro vanno calcolati sulla base del contributo di ciascun impianto, come indicato nella Tabella A2 dell’ Appendice. Le misure per il raggiungimento degli obiettivi di emissioni annue sono indicate nella Tabella 1 della stessa Raccomandazione, mentre le scadenze principali per l’ attuazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni previsto dalla direttiva 2001/80/CE sono indicate nella Tabella 2. Le scadenze fondamentali sono le seguenti: – entro il 27 novembre 2003, lo Stato membro deve comunicare il piano nazionale di riduzione delle emissioni alla Commissione; – entro sei mesi dalla comunicazione del piano, la Commissione valuta la conformità del piano all’ art. 4, paragrafo 6, della nuova direttiva sui grandi impianti di combustione. Se la Commissione ritiene il piano non conforme, ne informa lo Stato membro ed entro tre mesi lo Stato membro comunica le misure prese per assicurare il rispetto degli obblighi della direttiva; – entro il 30 giugno 2004, se il gestore di un impianto esistente desidera un’ esenzione dai valori limite di emissione o dall’ inserimento nel piano, deve presentare all’ autorità competente una dichiarazione scritta, con la quale si impegna a limitare il funzionamento dell’ impianto al di sotto delle 20 000 ore, a partire dal gennaio 1° gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015; – 1° gennaio 2008, inizio dei periodi di applicazione e attuazione di una serie di misure di controllo e di comunicazione delle informazioni.

Fonte: Eur-Lex

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