Riesame dell’esenzione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche.

Sulla Gazzetta Uffici le dell’UE L 251/28 del 25.9.2010 è pubblicata la Decisione 2010/571/UE della Commissione del 24 settembre 2010 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di definile polibromurato.

La direttiva 2002/95/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dopo il 1° luglio 2006. Le esenzioni di tale divieto sono elencate nell’allegato della direttiva. Secondo la presente decisione della Commissione europea, è necessario riesaminare tali esenzioni al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che è opportuno che alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino ad essere esentate dal divieto in quanto l’eliminazione di tali sostanze pericolose nelle suddette applicazioni specifiche è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico o tecnico. Occorre pertanto mantenere tali esenzioni.
Inoltre il riesame delle esenzioni ha ri velato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze è divenuto scientificamente o tecnicamente possibile. Occorre pertanto sopprimere tali esenzioni.

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze diverrà scientificamente o tecnicamente possibile in un prossimo futuro. Occorre pertanto fissare le date di scadenza di dette esenzioni.

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile.E’quindi opportuno ridurre il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.

In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare AEE con pezzi di ricambio diversi da quelli originali. Pertanto, unicamente in tali casi, è opportuno autorizzare l’utilizzo di pezzi di ricambio contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente o eteri di difenile polibromurato, che beneficiavano di un’esenzione, per la riparazione di AEE che sono state immesse sul mercato prima della s cadenza dell’esenzione stessa.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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