In materia di sanzioni amministrative per l’attività di smaltimento dei rifiuti, ove il produttore si disfi dei residui dell’attività di demolizione si applica la disciplina amministrativa che regola la materia dei rifiuti
Con la sentenza del 19 marzo 2007 n. 6322, la Seconda Sezione della Cassazione Civile ha stabilito che in materia di sanzioni amministrative per l’attività di smaltimento dei rifiuti, ove il produttore si disfi dei residui dell’attività di demolizione (edilizia nella fattispecie) e ove non risulti che gli stessi costituiscano un sottoprodotto da lui commercializzato, si applica la disciplina amministrativa che regola la materia dei rifiuti e quindi l’obbligo di accompagnare la loro movimentazione con i formulari di identificazione previsti dall’art. 15 D.Lgs. 22/1997, dai quali devono risultare le caratteristiche del materiale trasportato, il nome del produttore e del destinatario e la data ed il percorso dell’istradamento.
AG
Fonte: Corte di Cassazione Civile