Rimborsi IVA per l’auto, convertito il decreto legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006 è pubblicata la Legge 10 novembre 2006, n. 278 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella Causa C-228/85, in materia di detraibilità dell’IVA per gli automezzi non rientranti nell’attività di impresa

In sostanza sono tre le novità introdotte dal passaggio parlamentare del provvedimento: lo slittamento di quattro mesi (dal 15 dicembre 2006 al 15 aprile 2007) del termine entro il quale presentare la domanda di rimborso forfetario dell’IVA versata e la possibilità per i contribuenti c he non aderiscono a tale rimborso, di presentare ricorso anche successivamente alla data del 15 aprile 2007, per ottenere il riconoscimento di una detrazione superiore a quella fissata in misura forfetaria. La terza novità della conversione in legge del decreto-legge è che ci si rimette alle decisioni dell’Unione europea quanto al limite di in detraibilità per il futuro.
Con l’ulteriore ritocco dell’articolo 10-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 si è stabilito che l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione di ciclomotori, motocicli e autoveicoli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni d’impiego, custodia , manutenzione e riparazione relative ai veicoli stessi non sdarà ammessa in detrazione a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del provvedimento con il quale il Consiglio dell’UE autorizza l’Italia a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese.

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