1.Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro è articolato in:
a) un comando centrale, con sede in Roma;
b) unorganizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri per la tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonché centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro indicati nellallegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Tale tabella è parte integrante del presente decreto.
2. Le strutture dei cui al comma 1 e le relative articolazioni sono definite dal Comando generale dellArma dei carabinieri, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tenuto conto della necessità di dipendenza funzionale dallo stesso ministero, nonché dintesa con la Regione siciliana per quanto di autonoma competenza.
Larticolo 2 del decreto relativo alle dotazioni organiche stabilisce che:
1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione organica di cinquecentosei unità, ripartite secondo lallegata tabella B, che è parte integrante del presente decreto.
2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente decreto è selezionato secondo criteri stabiliti dal Comando generale dellArma dei Carabinieri, dintesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e utilizzato, agli stessi fini, previa specifica formazione a cura e spese della Direzione generale per lattività ispettiva dello stesso Ministero.
Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti, nellesercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza per lapplicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
(LG-FF)