La Decisione del Consiglio dell’ Unione europea del 18 novembre 2002, pubblicata sulla G.U.C.E. L 337/55 del 13 dicembre 2002
Quasi in concomitanza con il grave disastro provocato dall’ affondamento della petroliera Prestige, i cui danni ecologici, economici e sociali sono a tutt’oggi incalcolabili, viene pubblicata sulla G.U.C.E. L 337/55 del 13 dicembre 2002 la Decisione del Consiglio dell’ Unione europea del 18 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell’ interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996( la cosiddetta convenzione HNS). Tale convenzione ha la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni, appunto, causati dal versamento di sostanze pericolose e nocive via mare. La convenzione ” HNS” colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino.Viene sottolineato in premessa che il testo della convenzione “HNS” riconosce la qualità di parte soltanto a Stati sovrani e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria in materia. Di conseguenza, attualmente non è possibile per la Comunità ratificare o aderire a tale convenzione. Inoltre non si prospetta un’ adesione della Comunità in tempi ravvicinati.La convenzione presenta un’ importanza particolare in quanto, considerati gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, consente di migliorare la tutela delle vittime per quanto riguarda il diritto internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento marino, in linea con l’ applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Le norme sostanziali del sistema istituito dalla convenzione “HNS” rientrano nella competenza degli Stati membri e soltanto le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni sono materie di esclusiva competenza comunitaria. Con la presente Decisione, il Consiglio autorizza, pertanto, gli Stati membri della Comunità a ratificare o ad aderire, nell’ interesse stesso della Comunità, alla convenzione “HNS”, alle condizioni indicate nel testo della convenzione stessa, allegata alla Decisione. Gli Stati membri dovranno comunicare per iscritto al Segretario generale dell’ Organizzazione marittima internazionale che la ratifica o l’ adesione sono avvenute in conformità della presente Decisione.
Fonte: Eur-Lex
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