Qualora, poi, si abbia un adempimento successivo nella direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione è decennale ed inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento. Se, tuttavia, ladempimento è stato parziale disponendo, ad esempio, solo per il futuro o riguardando solo alcuni soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi; per tutti gli altri non varrà alcun termine di prescrizione applicabile.
Nella specie, i giudici di legittimità si sono occupati del diritto alla retribuzione del periodo di formazione e, in particolare, della specializzazione dei medici. Tale diritto era stato riconosciuto in ambito comunitario da specifiche da specifiche direttive non self executing recepite in Italia nel 1991 e, in maniera specifica per i medici, sollo nel 1999.
E opportuno ricordare che nel caso sottoposto allesame della Corte il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si riferisce alla direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/362/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 allanno accademico 1990-1991 in ondizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dellarticolo 11 della Legge 370/1999.
(LG-FF)