Risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie.

La terza Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta, con un’interessante Sentenza depositata lo scorso 17 maggio 2011, la n. 10813, in materia di risarcimento del danno da mancato o parziale risarcimento di una direttiva comunitaria, specificando il regime dei termini prescrizionali della relativa azione nonché individuando il dies a quo dal quale considerare il calcolo prescrizionale.

Nel dettaglio, la Corte di legittimità chiarisce, in primo luogo, che “nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l’inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in con dizioni di ftto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito o io diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagione l’obbligo risarcitorio de die in die.

Qualora, poi, si abbia un adempimento successivo nella direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione è decennale ed inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento. Se, tuttavia, l’adempimento è stato parziale disponendo, ad esempio, solo per il futuro o riguardando solo alcuni soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi; per tutti gli altri non varrà alcun termine di prescrizione applicabile.

Nella specie, i giudici di legittimità si sono occupati del diritto alla retribuzione del periodo di formazione e, in particolare, della specializzazione dei medici. Tale diritto era stato riconosciuto in ambito comunitario da specifiche da specifiche direttive non self executing recepite in Italia nel 1991 e, in maniera specifica per i medici, sollo nel 1999.

E’ opportuno ricordare che nel caso sottoposto all’esame della Corte il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si riferisce alla direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/362/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in ondizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’articolo 11 della Legge 370/1999.

(LG-FF)

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