1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PRINCIPI GENERALI
L’Agenzia Europea per la Salute e la sicurezza del lavoro (EU-OSHA) ha “lanciato” per il biennio 2014-2015 la campagna “Healthy Workplaces Manage Stress” sulla gestione dello stress lavoro correlato.
L’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato in Italia, formalmente è sempre stato vigente, almeno dal 1996 quando nel D.Lgs.626/94 fu inserito l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi”.
Di fatto solo con l’emanazione del D.Lgs.81/08 la valutazione del rischio da stress lavoro correlato è divenuta prativa effettiva, sia pure con diverse modalità differenti livelli di applicazione.
L’art. 28 comma 1 del D.Lgs.81/08 obbliga infatti il Datore di Lavoro, nell’ambito della Valutazione dei Rischi, a comprendere esplicitamente quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari “tra cui anche quelli allo stress lavoro correlato”.
Per valutare il rischio da stress lavoro correlato il D.Lgs.81/08 rimanda a due criteri:
a) l’accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004, quale fonte primaria;
b) le indicazioni della Commissione consultiva ex art. 6, quale fonte secondaria, nel senso che comunque la valutazione deve essere effettuata “nel rispetto delle indicazioni della Commissione” (art. 28, c.1-bis).
Il problema, per chi si è cimentato seriamente nella valutazione del rischio, e nella conseguente adozione delle misure di tutela e prevenzione, inclusa la sorveglianza sanitaria, è che tra l’Accordo Europeo e le indicazioni della Commissione, emanate con circolare del Ministero del lavoro del 18 Novembre 2010, non c’è perfetta sintonia…..
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