Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 158/26 del 21 giugno 2005 è pubblicata la Decisione 2005/451/GAI del Consiglio del 13 giugno 2005 che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo allintroduzione di alcune nuove funzioni del sistema dinformazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo.
Il Consiglio dellUnione europea, il 24 febbraio 2005 ha adottato tenendo presente il Regolamento (CE) n. 871/2004- la Decisione 2005/211/GAI relativa allintroduzione di alcune nuove funzioni del Sistema dinformazione Schengen anche nel quadro della lotta contro il terrorismo.
La Decisione 2005/451/GAI del Consiglio del 13 giugno 2005 si limita ad indicare che le disposizioni in materia contenute nel regolamento del Consiglio deve essere applicato a decorrere da una data fissata dallo stesso Consiglio non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per lapplicazione di disposizioni differenti
In particolare la Decisione è rivolta ad alcuni Paesi europei, quali lIrlanda e la Norvegia in quanto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dellacquis di Schengen ai sensi dellaccordo
Concluso dal Consiglio dellUnione europea con la Repubblica dIrlanda e il Regno di Norvegia sullassociazione di questi due Stati allattuazione, allapplicazione e allo sviluppo dellacquis di Schengen; alla Svizzera che vuole costituire uno sviluppo allaccordo tra lUnione e la Confederazione Svizzera sullassociazione della stessa Confederazione allapplicazione provvisoria di alcune disposizioni dellaccordo.
La Decisione 2005/451/GAI del Consiglio del 13 giugno 2005 si limita ad indicare che le disposizioni in materia contenute nel regolamento del Consiglio deve essere applicato a decorrere da una data fissata dallo stesso Consiglio non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per lapplicazione di disposizioni differenti
In particolare la Decisione è rivolta ad alcuni Paesi europei, quali lIrlanda e la Norvegia in quanto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dellacquis di Schengen ai sensi dellaccordo
Concluso dal Consiglio dellUnione europea con la Repubblica dIrlanda e il Regno di Norvegia sullassociazione di questi due Stati allattuazione, allapplicazione e allo sviluppo dellacquis di Schengen; alla Svizzera che vuole costituire uno sviluppo allaccordo tra lUnione e la Confederazione Svizzera sullassociazione della stessa Confederazione allapplicazione provvisoria di alcune disposizioni dellaccordo.
Fonte: Eur-Lex
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