Sentenza Cassazione: non sono imponibili le somme percepite dal lavoratore a titolo di danno da demansionamento

La Suprema Corte, con la sentenza n. 6754 del 19 marzo 2010, ha accolto il ricorso di un contribuente stabilendo che non è imponibile quanto percepito dal lavoratore a titolo di danno da demansionamento

La Corte di Cassazione con tale pronuncia ha accolto il ricorso di un contribuente sottolineando come è soggetto a imposte il denaro percepito dal dipendente a titolo risarcitorio soltanto quando «abbia la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi».

Non sono pertanto soggette al prelievo fiscale neanche le indennità elargite dall’azienda «a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicoflsiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro esigibile».

AG

Precedente

Prossimo