Sicurezza sul lavoro: Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi

La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato la Circolare N. 25/2006 del 13 settembre 2006 avente per oggetto: Art.36 quater D.Lgs n. 626/94 e s.m.i.-Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi-Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)

Con l’emanazione delle nuove norme in materia di redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (il cosiddetto Pi.M.U.S.), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, la Circolare n. 25 del 13 settembre 2006 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predisposta con l’obiettivo dichiarato di innalzare il livello di sicurezza durante l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi, il Pi.M.U.S. Dovrà – come da allegato -includere in particolare :
-dati identificativi del luogo di lavoro;
-identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
-identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
-identificazione del ponteggio;
-disegno esecutivo del ponteggio;
-progetto del ponteggio, quando previsto;
-indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (planimetrie, attrezzature adoperate, misure di sicurezza da adottare, ecc.

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