Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 190/1 del 12 luglio 2006 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 relative alle spedizioni di rifiuti.
Tenendo in considerazione che il regolamento(CE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti allinterno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, ha subito diverse e sostanziali modifiche ed in particolare la necessità di inserire in tale regolamento il contenuto della decisione 94/774/CE della Commissione del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, e della decisione 1999/412/CE della Commissione del 3 giugno 1999, concernente un questionario sullobbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dellarticolo 41,paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/95 del Consiglio, su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio, per motivi di chiarezza hanno ritenuto opportuno sostituire il Regolamento stesso, adottando il nuovo regolamento (CE)n.1013/2006 del 14 giugno 2006.
Sottolineando che obiettivo e componente essenziale del nuovo regolamento è la protezione dellambiene, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali, il provvedimento tende a organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni i rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dellambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.
Oltre a tenere presente le prescrizioni della Convenzione di Basilea, in bse alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti, il nuovo regolamento(CE) stabilisce, tra laltro, che nel caso di spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di smaltimento e rifiuti non elencati negli allegati III, IIIA o IIIB destinati ad operazioni di recupero è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni lautorizzazione preventiva scritta, per dare luogo ad una notifica che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dellambiente.
Il nuovo regolamento sui rifiuti è piuttosto corposo (98 pagine) e richiede da parte degli operatori del settore una attenta lettura.
Sottolineando che obiettivo e componente essenziale del nuovo regolamento è la protezione dellambiene, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali, il provvedimento tende a organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni i rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dellambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.
Oltre a tenere presente le prescrizioni della Convenzione di Basilea, in bse alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti, il nuovo regolamento(CE) stabilisce, tra laltro, che nel caso di spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di smaltimento e rifiuti non elencati negli allegati III, IIIA o IIIB destinati ad operazioni di recupero è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni lautorizzazione preventiva scritta, per dare luogo ad una notifica che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dellambiente.
Il nuovo regolamento sui rifiuti è piuttosto corposo (98 pagine) e richiede da parte degli operatori del settore una attenta lettura.
Fonte: Eur-Lex
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