Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006 è pubblicato il Decreto 12 maggio 2206, emanato dal Ministro della salute con il Ministro delleconomia e delle finanze, sui Requisiti minimi per listituzione, lorganizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.
Richiamandosi al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 che ha dato attuazione alla direttiva 2001/20/CE, relativa allapplicazione delle norme di buona pratica clinica nellesecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico, è stato emanato il decreto interministeriale 12 maggio 2006.
Come indicato allarticolo 1 del citato decreto , il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali è unorganismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. Il Comitato può essere istituito nellambito di una o più strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, o negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, limitatamente lle sperimentazioni nellarea di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento, conformemente alla disciplina regionale o delle province autonome in materia.
I Comitati etici sono istituiti nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto, dallorgano di amministrazione delle strutture nel cui ambito di competenza vengono eseguite sperimentazioni cliniche dei medicinali. Le strutture sanitarie che sono prive di comitati etici in possesso dei requisiti minimi richiesti, possono eseguire sperimentazioni a seguito dellapprovazione di altro comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente per territorio , purchè in conformità a quanto previsto dal decreto 12 maggio 2006.
Come indicato allarticolo 1 del citato decreto , il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali è unorganismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. Il Comitato può essere istituito nellambito di una o più strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, o negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, limitatamente lle sperimentazioni nellarea di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento, conformemente alla disciplina regionale o delle province autonome in materia.
I Comitati etici sono istituiti nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto, dallorgano di amministrazione delle strutture nel cui ambito di competenza vengono eseguite sperimentazioni cliniche dei medicinali. Le strutture sanitarie che sono prive di comitati etici in possesso dei requisiti minimi richiesti, possono eseguire sperimentazioni a seguito dellapprovazione di altro comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente per territorio , purchè in conformità a quanto previsto dal decreto 12 maggio 2006.
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