Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una disabilità e oltre il 20% di una disabilità grave. Queste cifre sono inoltre destinate ad aumentare con linvecchiamento demografico dellUE.
LUE e gli Stati membri dispongono di un ampio mandato per migliorare la situazione sociale ed economiche delle persone con disabilità.
– Larticolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea (la Carta) sancisce che la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Larticolo 26 stabilisce che lUnione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne lautonomia, linserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità: Larticolo 21 sancisce inoltre che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità.
– Il trattato sul funzionamento dellUnione europea (TFUE) prevede che lUnione debba combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nellattuazione delle sue politiche e azioni (articolo 10) e le conferisce il potere di legiferare al fine di combattere tale discriminazione (articolo 19).
– La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione dellONU), primo strumento giuridico vincolante nellambito dei diritti umani al quale lUE e gli Stati membri hanno aderito, si applicherà presto a tutta lUE. La Convenzione dellONU impone agli Stati firmatari di tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone disabili.
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione farà sì che i programmi dellUE negli ambiti di azione pertinenti le persone con disabilità, ad esempio i programmi di ricerca, offrano la possibilità di finanziamento. I costi delle misure che permettono ai disabili di prendere parte ai programmi dellUE devono poter eser rimborsati. Gli strumenti di finanziamento dellUnione, in particolare i Fondi strutturali, devono essere utilizzati in modo accessibile e non discriminatorio.
LUe sosterrà e completerà le azioni nazionali volte a migliorare laccessibilità e a lottare contro la discriminazione attraverso i canali di finanziamenti ordinari, alla corretta applicazione dellarticolo 16 del regolamento generale sui Fondi strutturali, e massimizzando i requisiti in materia di accessibilità nelle procedure di appalti pubblici. Tutte le misure devono essere applicate conformemente alla legislazione europea relativa alla concorrenza, in particolare in materia di aiuti di Stato.
In conclusione, la presente strategia ha lo scopo di sfruttare tutte le potenzialità combinate della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, del trattato sul funzionamento dellUnione europea e della Convenzione dellONU, nonché di ricorrere alla strategia Europa 2020 e ai relativi strumenti. La strategia mette in movimento una procedura destinata a rinforzare la posizione delle persone con disabilità così che esse possano partecipare pienamente su una base di uguaglianza con gli altri.
Tenuto conto dellinvecchiamento demografico in Europa, queste azioni avranno un impatto concreto sulla qualità della vita di una parte sempre più importante della popolazione. Le istituzioni dellUE e gli Stati membri sono invitati a collaborare nel quadro della presente strategia al fine di costruire unEuropa senza barriere per tutti.
(LG-FF)