Partendo dalle considerazioni di cui sopra, con lallegato alla presente Decisione la Commissione europea stabilisce un elenco di imprese che sono autorizzate alluso di sostanze controllate quali agenti di fabbricazione a partire dal 1° gennaio 2010.
Ogni impresa deve utilizzare esclusivamente la sostanza e il processo definiti nellallegato.
Le quantità stabilite nellallegato che possono essere utilizzate su base annua come reintegro e che possono essere emesse annualmente da ogni impresa non possono essere superate. Le quote assegnate cessano di essere valide al termine dellanno in cui limpianto al quale sono state concesse è definitivamente smantellato.
Unimpresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a unaltra impresa elencata nellallegato le quote di reintegro assegnate a unimpianto esistente di cui allallegato, indipendentemente dalla sostanza o dalluso per cui la quantità è stata assegnata. Limpresa beneficiaria può utilizzare la quantità trasferita per la sostanza e luso assegnati al beneficiario nellallegato. Il trasferimento diventa effettivo soltanto dopo la relativa notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e previa conferma di ricevimento da parte della Commissione.
(LG-FF)