Il primo riguarda il ruolo dei lavoratori e dei volontari all’interno dell’impresa sociale: riguardo ai primi, poiché un’impresa sociale può essere considerata come tale, indipendentemente dal settore di attività in cui opera, qualora occupi alle sue dipendenze lavoratori molto svantaggiati (disoccupati da oltre 24 mesi o da 12, in presenza di particolari condizioni) o particolari categorie di soggetti deboli, nella misura di almeno il 30% del totale dei lavoratori, i lavoratori molto svantaggiati non sono più considerati tali, ai fini del rispetto di detta percentuale, dopo 24 mesi dall’assunzione da parte dell’impresa sociale, proprio in virtù del rapporto di lavoro che si è instaurato. Per quanto concerne i volontari, è stato chiarito che ad essi possono essere assegnati compiti complementari, ma non sostitutivi rispetto a quelli dei lavoratori.
Il secondo aspetto rilevante riguarda le novità di carattere fiscale. Innanzitutto, la disciplina degli incentivi a favore di chi investe nelle imprese sociali è allineata a quella delle startup innovative: pertanto, vengono presi in considerazione solo gli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n.112/2017) a favore di imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Inoltre, viene elevato da 3 a 5 anni il periodo minimo di mantenimento dell’investimento. Il provvedimento contiene altresì una riscrittura più chiara del regime fiscale applicabile alle imprese sociali: in tal senso, viene confermato il principio della detassazione delle sole somme reinvestite nell’attività di interesse generale svolta dall’impresa sociale. Vengono meglio chiariti gli effetti applicativi di tale principio, per cui sono esclusi dal trattamento di favore tutti gli utili e gli avanzi di gestione utilizzati in maniera diversa (aumento gratuito del capitale sociale, erogazioni gratuite in favore di altri enti del Terzo Settore, distribuzione di dividendi ai soci, per le sole imprese costituite in forma di società, entro precisi limiti), che sono pertanto sottoposti all’ordinaria tassazione.
Particolarmente importanti sono infine le novità concernenti gli adeguamenti degli statuti alle disposizioni di legge: viene in primo luogo elevato da 12 a 18 mesi il termine entro il quale effettuare tali adeguamenti (con scadenza a gennaio 2019), per dare agli enti interessati la possibilità di ponderare meglio le scelte da compiere. Tali modifiche, secondo la previsione del D.lgs. n.112/2017 possono essere apportate in forma semplificata, in sede di assemblea ordinaria. Il correttivo interviene su questo punto, specificando che il regime semplificato vale esclusivamente per le modifiche necessarie ad adeguarsi al nuovo quadro normativo, al fine di evitare, a tutela dei diritti delle minoranze assembleari, che si approvino, con delibera di assemblea ordinaria e con le relative maggioranze, modifiche che la nuova disciplina legislativa non impone né richiede.