La scheda obbligatoria di trasporto che evidenzia la tracciabilità della merce nellattività di autotrasporto per conto terzi può essere redatta dal committente ovunque si trovi. E per certe tipologie di trasferimenti la quantificazione della merce può essere approssimativa e non richiedere neppure questo adempimento.
La scheda di trasporto è stata introdotta dal decreto legislativo 214/2008 con lo scopo di rappresentare agli organi di vigilanza tutti i dettagli dellattività di autotrasporto merci per conto terzi. Per la definizione di modello di scheda è stato però necessario adottare un decreto interministeriale, il DM 554/2009, in vigore dal 19 luglio 2009. Con le circolari 17 luglio e 6 agosto sono state fornite come già detto le prime istruzioni ed ora il ministero torna sullargomento con ulteriori dettagli.
Il nuovo documento deve essere redatto a cura del committente e deve seguire la merce per tutto il tragitto.Il luogo di compilazione non è però vincolante, spiega la circolare, e neppure lesatta quantificazione del peso per alcune tipologie di merci non facilmente classificabili. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la scheda di trasporto o in alternativa copia del contratto o documento equipollente (come il documento di trasporto fiscale), purchè integrato con tutti i dati richiesti dalla normativa.
In assenza di documentazione è previsto il fermo del veicolo e una sanzione di almeno 600 euro.
(LG-FF)