Tracciabilità della merce nell’attività di autotrasporto per conto terzi.

Con la Circolare ministeriale del 3 dicembre 2009-Prot. N. 104497 della Direzione generale per il Trasporto Stradale e l’Intermobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla istituzione della scheda di trasporto vengono chiarite ulteriormente le disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.

La presente circolare fa seguito alle circolari 17 luglio e 6 agosto 2009, con le quali sono state impartite indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda di trasporto di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

La scheda obbligatoria di trasporto che evidenzia la tracciabilità della merce nell’attività di autotrasporto per conto terzi può essere redatta dal committente ovunque si trovi. E per certe tipologie di trasferimenti la quantificazione della merce può essere approssimativa e non richiedere neppure questo adempimento.
La scheda di trasporto è stata introdotta dal decreto legislativo 214/2008 con lo scopo di rappresentare agli organi di vigilanza tutti i dettagli dell’attività di autotrasporto merci per conto terzi. Per la definizione di modello di scheda è stato però necessario adottare un decreto interministeriale, il DM 554/2009, in vigore dal 19 luglio 2009. Con le circolari 17 luglio e 6 agosto sono state fornite – come già detto – le prime istruzioni ed ora il ministero torna sull’argomento con ulteriori dettagli.

Il nuovo documento deve essere redatto a cura del committente e deve seguire la merce per tutto il tragitto.Il luogo di compilazione non è però vincolante, spiega la circolare, e neppure l’esatta quantificazione del peso per alcune tipologie di merci non facilmente classificabili. In caso di controllo su strada il conducente dovrà esibire la scheda di trasporto o in alternativa copia del contratto o documento equipollente (come il documento di trasporto fiscale), purchè integrato con tutti i dati richiesti dalla normativa.

In assenza di documentazione è previsto il fermo del veicolo e una sanzione di almeno 600 euro.

(LG-FF)

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