Trattori agricoli o forestali a ruote: dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 203/19 del 5-8-2009 è pubblicata la Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote.

La direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e fissa le prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

La direttiva 79/933/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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