Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dellapplicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.
La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui allallegato III, parte B.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
La direttiva 79/933/CEE, modificata dalle direttive di cui allallegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui allallegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dellallegato IV.
La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(LG-FF)