In vista dell adozione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relativa all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) ( diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato, in materia, la Posizione Comune (CE) N. 24/2005 definita dal Consiglio il 18 aprile 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 172 E/26 del 12 luglio 2005.
La Posizione Comune di cui sopra parte dalla comunicazione della Commissione sul suo programma d’azione per l attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che prevede, fra l’altro, l introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
Dopo l adozione delle direttive sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei rischi dagli agenti fisici (vibrazioni) con la direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, sull esposizione dei rischi al rumore (direttiva 2003/10/CE), sull’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (direttiva 2004/40/CE), il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, ritengono ora necessario introdurre misure di di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare i danni agli occhi e alla cute.Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni della concorrenza.
Con l ufficializzazione avvenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE della Posizione Comune del Parlamento europeo e del Consiglio UE ( e già accettata dalla Commissione lo scorso maggio) si apre infatti la strada verso lapprovazione definitiva per l ultima delle quattro direttive messe in cantiere dall’UE sulla tutela dei lavoratori dagli agenti fisici. La direttiva sulle radiazioni ottiche, ormai in via di adozione, stabilisce l introduzione di valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori limite di esposizione inferiore.
La direttiva in via di approvazione, sottolinea che si deve intendere per:
-radiazioni ottiche tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d onda comprese tra i 100 mm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
-laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione), ovvero qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d onda delle radiazioni ottiche soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
-radiazione laser: radiazione ottica da un laser;
-radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 172 E/27 del 12 luglio 2005
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 172 E/27 del 12 luglio 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 24/2005 definita dal Consiglio il 18 aprile 2005 in vista dell adozione della direttiva 2005/
/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche).
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