La Commissione europea lo ritiene possibile (o non manifestamente infondato), tanto che mercoledì 5 marzo 2014, ha inviato una nuova risposta alla denuncia presentata da Marco Bazzoni in cui decide che:
“Dal riesame delle ulteriori osservazioni da Lei inviate tramite le e-mail dell’8 gennaio, del 10 gennaio e del 5 febbraio 2014, non sono emersi nuovi elementi tali da indurci a riconsiderare la nostra precedente posizione. Confermiamo pertanto l’avvenuta archiviazione dei punti 2, 3, 4, e del punto 5, lettera b), della Sua denuncia.
Come già annunciato nella mia lettera dell’8 gennaio 2014, per quanto riguarda il punto 1 e il punto 5, lettera a), intendiamo tuttavia contattare le autorità italiane al fine di ottenere informazioni precise circa l’applicazione delle disposizioni in questione.
In questo contesto desidero informarla che il punto 1 e il punto 5, lettera a), della Sua denuncia saranno oggetto di ulteriore esame nell’ambito dell’applicazione EU Pilot con numero 6155/14/EMPL.
La terremo debitamente informata sugli eventuali sviluppi futuri“.
Questa risposta segue la precedente di 12 pagine , in cui decide che gli elementi presentati da Bazzoni:
1.: richiedono un’analisi approfondita per stabilire se si configuri una violazione della Direttiva 89/391/CEE;
2.: saranno contattate le autorità italiane per ottenere informazioni dettagliate sull’attuazione di queste disposizioni dopo l’entrata in vigore delle modifiche legislative in questione.
La denuncia di Bazzoni, non nuovo a questo tipo di denuncia e che si auto-definiswce “operaio metalmeccanico e RLS – Firenze“, era relativa a 5+1 livelli di possibile violazione della Direttiva 89/391/CEE (la Direttiva quadro su salute e sicurezza), apportate al D.Lgs. 81/2008 in tema di semplificazioni per la sicurezza sul lavoro, dal “Decreto del Fare” (n. 69/2013, convertito con la Legge n. 98/2013).
In questa prima news diamo conto del primo livello di denuncia di violazione, apportate dalle modifiche dell’art. 26, c. 3, del D.Lgs. 81/2008, relativo alla possibilità di sostituire il Duvri con un “incaricato” per le attività a (cosiddetto) basso rischio infortunistico, che violerebbe l’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE.
La risposta della Commissione europea prende in considerazione la possibilità di tale violazione: conferendo (NdR la modifica) a certi tipi di datori di lavoro committenti che esercitano attività a basso rischio di infortuni la possibilità di sostituire l’elaborazione del DUVRI con la designazione di “un proprio incaricato” (preposto) “in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro
La decisione della Commissione europea conferma la durissima battaglia promossa dalla CIIP contro il cosiddetto rischio basso per gli infortuni e le M.P., condotta in fase di discussione parlamentare sul DL 69/2013, che pur ottenne importanti risultati.
Ora, Governo, Conferenza Stato-Regioni, Commissione Consultiva ed INAIL si astengano dal procedere alla approvazione di decreti delegati di individuazione dei rischi bassi per infortuni e malattie professionali, che – siamo certi – sarebbero dichiarati violazione della Direttiva 89/391/CEE, con una nuova “figuraccia” dell’Italia.
Ringraziamo Marco Bazzoni