UE: Inquinamento atmosferico e protezione delle foreste

Sulla GU dell’ Unione europea è pubblicato il Regolamento (CE) N.2121/2004 che modifica il regolamento(CE)n.1727/1999 recante talune modalità di applicazione del regolamento(CEE)n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, e il regolamento(CE)n.2278/1999, recante talune modalità di applicazione del regolamento(CEE)n.3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l’ inquinamento atmosferico.

Il presente regolamento (CE) si richiama al regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazione ambientali nella Comunità e che costituisce il quadro normativo per portare avanti, secondo un approccio integrato, le misure precedentemente attuate in materia di protezione delle foreste nella Comunità contro l’ inquinamento atmosferico e contro gli incendi, consentendo altresì di studiare eventuali futuri sviluppi del programma di protezione per poter affrontare nuove problematiche ambientali di pertinenza comunitaria. La Commissione sottolinea, però, che in mancanza di modalità per l’ applicazione del citato regolamento (CE) n. 2152/2003 si continuano ad applicare vecchi regolamenti che necessitano di adeguamenti. Con l’ adozione del regolamento (CE) n. 2121/2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 367/17 del 14 dicembre 2004 – vengono introdotte, ad esempio, disposizioni atte a garantire il rispetto dei requisiti di una sana gestione finanziaria degli organi nazionali di diritto pubblico e privato preposti che, fra l’ altro, devono comprovare la loro capacità tecnica e professionale, oltre alla loro comprovata capacità finanziaria ed economica. In particolare, il nuovo regolamento concentra la propria attenzione sugli organismi competenti designati dagli Stati membri alla gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati, organismi competenti con i quali la Commissione conclude convenzioni per svolgere controlli sulla corretta esecuzione delle azioni previste dal regolamento(CE) stesso. Gli organismi competenti fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali.

Fonte: Eur-Lex

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