Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 119/24 del 9 maggio 2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 506/2007 della Commissione dell8 maggio 2007 che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.
I relatori designati dagli Stati membri dellUE, ai sensi dellarticolo 10, paragrafo 1, del regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie.
Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze.
Pertanto, come previsto dal nuovo regolamento(CE) n. 506/2007, i fabbricanti e gli importatori delle sostanze indicate in allegato a detto regolamento(CE), che hanno trasmesso le in formazioni ai sensi degli articoli 3,4,7 e 9 del regolamento(CEE) n. 793/93, dovranno fornire le informazioni ed effettuare le prove indicate nellallegato stesso, comunicandone i risultati ai relatori designati.
Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze.
Pertanto, come previsto dal nuovo regolamento(CE) n. 506/2007, i fabbricanti e gli importatori delle sostanze indicate in allegato a detto regolamento(CE), che hanno trasmesso le in formazioni ai sensi degli articoli 3,4,7 e 9 del regolamento(CEE) n. 793/93, dovranno fornire le informazioni ed effettuare le prove indicate nellallegato stesso, comunicandone i risultati ai relatori designati.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti