Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 la circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti”
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Circolare prot. n. 15472 del 19/10/2021
OGGETTO: DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3. lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.
Il nuovo provvedimento, attuativo dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche dì prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto rninisteriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi) riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell’articolato e degli allegati emergono altri riferimento al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli “occupanti” anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l’obbligo di alcuni adempimenti e I’inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.
Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, alI’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell’articolato e di cinque allegati così suddivisi:
I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
Il. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
IV. Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio
Nel rinviare alla lettura del decreto stesso per l’approfondimento di tutti gli argomenti, si ritiene opportuno evidenziarne gli aspetti principali, anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.
PIANO DI EMERGENZA (art. 2)
L’articolo 2 regola l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell’Allegato II.
Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 3)
L’art. 3 del decreto e l’allegato I danno indicazioni sull’informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio”, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall’art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008.
Fonte: Vigili del Fuoco