Cassazione Penale: responsabilità di datore di lavoro e RSPP per lesioni gravi al lavoratore causate da macchinario non sicuro

Cassazione penale, Sez. 4, 08 maggio 2026, n. 16547 – Cesoia industriale non sicura e lesioni gravi al lavoratore: responsabilità del datore di lavoro e del RSPP.

 

La Corte d’Appello ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato le imputate AA e BB colpevoli del reato di cui agli artt. 43, 113, 590, commi 2, 3 e 5, cod. pen. in relazione all’art. 583, comma 1, n. 1 e n. 2 e 583, comma 2, n. 3, cod. pen. e le aveva condannate alla pena prevista. Inoltre aveva assolto la società dall’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies D.Lgs. n. 231 del 2001 perché il fatto non sussiste.
L’addebito colposo mosso ad AA, nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della società ed a BB, nella qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa è quello di avere, per negligenza ed imprudenza nonché per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, concorso a cagionare l’infortunio di CC.
Dalla ricostruzione operata sulla base delle sentenze di merito, emerge che il lavoratore CC, dopo essere stato inizialmente adibito, in qualità di geometra, alla realizzazione dei manufatti tramite programma Autocad, era stato poi anche incaricato della verifica dei manufatti realizzati da un macchinario per il taglio a plasma e, su indicazione del capo operaio e del proprietario della fabbrica, anche della eventuale correzione dei manufatti non correttamente realizzati dalla macchina a plasma per il tramite di cesoie industriali del cui funzionamento era stato edotto dallo stesso capo operaio. Il giorno dell’infortunio il lavoratore, su indicazione del capo operaio, stava procedendo alla correzione di un manufatto allorché la cesoia entrava in funzione, quasi certamente per una manovra non accorta del medesimo che aveva premuto il pedale di attivazione mentre misurava il pezzo da rettificare che si trovava sul piano di taglio, tranciandogli le dita della mano destra nonostante calzasse i guanti di protezione. Il lavoratore riferiva che il macchinario era obsoleto e privo di dispositivi di protezione e che prima dei fatti non era stato effettuato alcun intervento di adeguamento agli standard di sicurezza e che la foto mostratagli durante l’escussione da parte della Polizia giudiziaria evidenziava un pedale di attivazione diverso ed una griglia di protezione che invece non era presente al momento dell’infortunio e che un collega gli aveva riferito essere stata apposta dopo i fatti. Aggiungeva di non aver partecipato ad alcun corso di formazione presso il datore di lavoro né di avere ricevuto indicazioni circa i dispositivi di protezione individuali necessari per l’utilizzo delle cesoie industriali. I testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado, ovvero gli agenti della Polizia di Stato e dell’Ispettorato del lavoro, riferivano di aver effettuato un sopralluogo presso la società nel mese successivo all’infortunio individuando il macchinario ove era avvenuto l’incidente; in particolare un teste dichiarava che, in ragione della griglia di protezione apposta, l’infortunio non si sarebbe potuto verificare secondo le modalità descritte dalla persona offesa. Accertata la posizione di garanzia in capo alle odierne imputate nonché l’entità delle lesioni patite dalla persona offesa e la diretta riconducibilità delle stesse allo svolgimento in ambito di attività lavorative, accertata altresì la non idoneità del macchinario impiegato dalla persona offesa a salvaguardare l’incolumità dei dipendenti, anche a prescindere dagli eventuali difetti di manutenzione e montaggio, e ritenuta infine la non abnormità della condotta della persona offesa in relazione all’evento verificatosi, il Tribunale affermava la penale responsabilità delle imputate in ordine al reato loro contestato. La Corte d’Appello, nel rigettare gli atti di gravame, confermava l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza entrambe le imputate, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per cassazione con un unico atto.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro occorso al lavoratore, il contesto in cui si è verificato e le modalità ed ha affermato la responsabilità delle imputate per non avere, nei rispettivi ruoli, adottato un macchinario e/o meccanismi idonei a salvaguardare l’integrità personale dei lavoratori. In particolare, la sentenza impugnata ha posto in rilievo che il lavoratore era stato assegnato a mansioni via via sempre più estese e, infine, alla correzione dei manufatti, non correttamente realizzati dalla macchina a plasma, tramite delle cesoie industriali, su disposizioni del capo operaio. Le dichiarazioni dei testi sulla presenza, o meno, di una griglia di protezione sulle cesoie a ghigliottina al momento dell’incidente risultano contrastanti; contrariamente alla tesi difensiva, il CC e un altro lavoratore escludevano la presenza nel macchinario di tale meccanismo di sicurezza. Va poi rilevato che il teste dell’Ispettorato del lavoro, autore di un accesso sul posto a distanza di un mese dal fatto, riferiva che, in caso di effettiva collocazione sulle cesoie della griglia da lui visionata, l’incidente non si sarebbe potuto realizzare secondo le modalità individuate dalla persona offesa. Una volta individuate le violazioni la sentenza ha quindi ritenuto la responsabilità delle odierne imputate in quanto titolari di una posizione di garanzia per l’omessa adozione di un macchinario e/o di meccanismi idonei a salvaguardare l’integrità personale. Giova invero ribadire che grava sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Rv. 282065 -01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Rv. 275114 -02; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259229 -01), circostanza questa che all’evidenza non ricorre nel caso in esame. Quanto al dato normativo, l’allegato V -richiamato dall’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, cui rimanda il successivo art. 71, comma 4 -al punto 6 prevede i) che, qualora gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o comunque di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione; il) che, tuttavia, quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo che le stesse possano andare a contatto con gli elementi mobili o comunque con le zone pericolose dell’attrezzatura di lavoro.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente