Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2026, n. 17659 – Caduta dall’alto durante lavori non previsti dal contratto di appalto: limiti alla responsabilità del committente.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna all’imputato AA, nella qualità di legale rappresentante della cementeria, in ordine al delitto di cui all’art. 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. ai danni del lavoratore, dipendente della società SS, alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello ha, altresì, confermato la condanna in ordine alla stessa imputazione di CC nella qualità di datore di lavoro. In primo grado il Tribunale aveva, invece, assolto dalla stessa imputazione DD, nella qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente. La cementeria aveva stipulato un contratto di appalto con la società SS avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sue strutture e macchine, comprensiva della pulizia delle macchine stesse e dei luoghi di lavoro. Il giorno dell’infortunio il lavoratore, dipendente della società SS, stava effettuando lavori di pulizia della copertura metallica di un casotto utilizzato come vano di accesso ad un locale interrato della cementeria con una scopa industriale, quando, a causa del cedimento della copertura, composta da una lamiera dello spessore di un millimetro e recante parti deteriorate per la ruggine, era caduto da un’altezza di circa sette metri, riportando lesioni giudicate guaribili in 158 giorni.
Nei confronti di AA è stato individuato quale profilo di colpa la violazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato.
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente, nel rilevare che i giudici di merito avrebbero attribuito a AA una sorta di responsabilità oggettiva, sottolinea che: la pulizia delle coperture non era oggetto del contratto di appalto; l’organigramma dalla cementeria prevedeva anche la figura del direttore di stabilimento costantemente presente in azienda insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; i report settimanali relativi alle operazioni eseguite in cementeria non contenevano mai riferimenti alla pulizia dei tetti.
Tale rilievo coglie nel segno nella parte cui evidenzia l’ambiguità del passaggio argomentativo della sentenza impugnata sopra riportato, che non consente di comprendere se la Corte abbia imputato a AA stesso una ingerenza nello svolgimento dei lavori in appalto. I giudici, in primo luogo, non hanno chiarito quale fosse l’organigramma della società appaltante i lavori, ovvero se oltre al legale rappresentante fosse presente un direttore di stabilimento. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla struttura e alla eventuale articolazione della società appaltante: è evidente che la responsabilità del soggetto apicale, soprattutto se riferita alla “culpa in vigilando” sull’operato di altri soggetti, deve essere modulata e calibrata in relazione alla struttura della società e alla previsione di figure dirigenziali. Nell’analizzare le dichiarazioni testimoniali, inoltre, i giudici hanno spiegato che i testi avevano riferito di prendere ordini dal “direttore della cementeria”, senza indicare se costui fosse AA ovvero altra figura presente in azienda con qualifica dirigenziale e senza indicare, in tale ultima eventualità, quale condotta omissiva fosse addebitale a AA sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso e in ragione delle dimensioni dell’azienda.
In altri termini la Corte non ha spiegato in che senso l’imputato sia venuto meno agli obblighi connessi alla posizione di garanzia da lui rivestita fondati sulla disciplina dettata dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. Una volta puntualizzato che l’attività nello svolgimento della quale la vittima si era infortunata non rientrava nel contratto di appalto, la Corte avrebbe dovuto accertare per ordine di chi tale attività venisse in concreto svolta, l’esistenza di elementi da cui desumere che AA ne fosse a conoscenza, nonché ogni altro elemento utile a chiarire, anche in ragione della struttura e della articolazione della azienda, a quale degli obblighi che la normativa riconduce alla figura del datore di lavoro appaltante egli non avesse in concreto adempiuto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello che nel nuovo giudizio dovrà chiarire tutti gli aspetti su indicati.
Fonte: Olympus.uniurb


