Cassazione Penale: infortunio del lavoratore durante le operazioni di carico e scarico di un autoarticolato

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 luglio 2021, n. 25745 – Infortunio del lavoratore travolto dal rotolamento di una gabbia metallica durante le operazioni di carico e scarico di un autoarticolato. Quando la formazione non basta.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «la sola formazione ed informazione non esonera il datore di lavoro dal proteggere (adempiendo agli oneri di fornire adeguati mezzi di tutela individuali e collettivi, nonché predisponendo il documento di valutazione dei rischi, finalizzato all’adozione delle misure di adeguamento della produzione alla tutela della salute del lavoratore), né dal vigilare (verificando l’osservanza delle disposizioni aziendali rivolte alla sicurezza delle lavorazioni e l’utilizzo dei presidi). Così come la sola protezione non esonera dalla vigilanza, né dalla formazione ed informazione, coincidendo la prima, in assenza delle altre, con il rinvio al lavoratore della scelta di adeguarsi alle misure protettive».
Dunque «posto che l’adempimento degli obblighi prevenzionali deve essere completo, il datore di lavoro, nell’ambito dell’attività di impresa, non deve solo predisporre procedure di lavoro che evitino il prodursi di eventi lesivi e mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate (art. 71 d.lgs. 81/2008), ma deve formare ed informare i lavoratori sulle medesime e sulle modalità di utilizzo dei macchinari utilizzati (art. 73 d.lgs. 81/2008), vigilando affinché dette procedure ed il corretto utilizzo degli strumenti siano effettivamente seguiti dai lavoratori».

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che «in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro colui che riveste la posizione di garanzia risponde di tutti gli infortuni prodottisi per la violazione della regola cautelare che egli era tenuto ad adempiere, qualora il pericolo realizzatosi rientri nell’area di rischio dal medesimo governata. Il confine della responsabilità datoriale, infatti, è segnato dalla ‘causalità’ fra la violazione e l’evento, non rilevando la qualificazione del soggetto colpito, sia esso lavoratore dell’azienda, terzo estraneo e sinanco lavoratore di un’azienda diversa, purché il prodursi dell’infortunio dipenda dalla sua riconducibilità alla violazione della regola di condotta imposta a quel datore di lavoro».
Da ultimo, per completare il quadro «deve essere ricordato che la più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell’imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento ha sostenuto che affinché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”».

Fonte: Olympus.uniurb

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